È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 che, in relazione agli ammortizzatori sociali emergenziali Covid-19, prevede la possibilità di anticipare le ulteriori 4 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Rilancio per il periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020 anche per periodi antecedenti il 1 settembre 2020, a condizione che i datori di lavoro interessati abbiano interamente fruito degli ammortizzatori del periodo precedentemente (9+5 settimane), ferma restando la durata massima di 18 settimane di trattamenti complessivi e nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020.
Le domande per i trattamenti devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato al 15 luglio 2020.
È inoltre prevista la possibilità di sanare eventuali errori o omissioni che hanno impedito l’accettazione delle domande già presentate, indipendentemente dal periodo di riferimento, mediante presentazione di domanda corretta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento; la presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 giugno 2020).