L’INL con la nota 5186/2021 ha diffuso i primi chiarimenti e indicazioni operative per la riattivazione delle procedure di licenziamento individuale per gmo (ex art. 7 Legge 604/1966) da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento.
Riassumendo la ricognizione dell’ultima normativa emergenziale (DD.LL. 41/2021, 73/2021 e 99/2021, riassunta in uno schema allegato alla nota), l’INL rileva che la sospensione dei licenziamenti è ancora in vigore:
- fino al 31.10.2021 per le imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla CIG in deroga previsti dagli articoli 19, 21, 22 e 22 quater del Dl 18/20, nonché a quelle destinatarie della CIG operai agricoli Cisoa fino al 31 ottobre 2021;
- fino al 31.10.2021 per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio (termine esteso al 31.12.2021 se viene richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ex art. 43 del Dl 73/2021);
- fino al 31.10.2021 per le aziende del settore tessile (Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15) che possono usufruire di ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre, a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale (articolo 4, comma 2, del Dl 99/2021);
- per tutta la durata della fruizione degli ammortizzatori sociali, per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo che abbiamo presentato la relativa domanda (art. 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del Dl 73/2021).
In considerazione delle diverse situazioni sopra riassunte, l’INL ha predisposto un modello di istanza specifico per l’avvio della procedura, nel quale l’azienda deve specificare la sussistenza o meno dei requisiti limitativi rilevanti, specificando che tale modulo debba essere utilizzato anche per richiedere la ripresa delle procedure già avviate (al momento dell’entrata in vigore del DL 18/2020) e sospese per effetto della normativa speciale.
Una volta richiesta l’attivazione o la ripresa della procedura, la commissione dovrà verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, la correttezza di quanto dichiarato in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale, negando la domanda in caso di sussistenza dei presupposti per il divieto.
L’INL precisa altresì che, in sede di riunione, le commissioni di conciliazione terranno conto dell’avviso comune condiviso tra Governo e parti sociali (comunicato il 29 giugno 2021) con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’intesa.
Di seguito i link ai seguenti documenti