Il Tribunale di Milano si è pronunciato per due volte a breve distanza (con provvedimenti del 2 luglio e del 17 luglio 2021) accogliendo le domande di impugnazione dei licenziamenti di due dirigenti comunicati durante il periodo di sospensione dei recessi introdotto dalla normativa emergenziale. In entrambi i casi i licenziamenti impugnati seguivano altri recessi da rapporti di lavoro dirigenziale che erano stati successivamente tramutati in risoluzioni consensuali nell’ambito di accordi transattivi tra le parti. I dirigenti, nelle rispettive cause, concludevano in via principale per la declaratoria della nullità del licenziamento per violazione della predetta normativa protettiva.
Entrambe le pronunce partono da un presupposto condiviso, ritenendo sussistenti i requisiti dei licenziamenti collettivi previsti dalla normativa (Legge 223/1991), dovendosi condurre tale verifica nel momento in cui nasce la decisione di licenziare e non successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro: l’intervenuta trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale per effetto di accordo delle parti è duqnue irrilevante a tal fine.
Le predette decisioni divergono invece in relazione alle conseguenze in caso di violazione della norma limitativa dei licenziamenti in questione.
Nel primo caso, il Tribunale di Milano (decisione del 2 luglio 2021) ha ritenuto che alla violazione del divieto in questione sia da ricollegare la conseguenza della nullità del licenziamento in quanto adottato in contrasto con una normativa di ordine pubblico, con applicazione della reintegra (ex art. 18, comm 1 Stat. lav.) .
Nel secondo caso, il Tribunale di Milano (decisione del 17 luglio 2021) ha ritenuto irragionevole una interpretazione letterale della previsione normativa dell’articolo 46, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 (secondo la quale il licenziamento del dirigente sarebbe vietato solo se collettivo, mentre consentito se individuale), evidenziando come il reale discrimine nella normativa in questione sia da ravvisarsi nella possibilità di accedere o meno agli ammortizzatori sociali (non previsti per i dirigenti). Il Tribunale riteine quindi che la violazione della normativa sul divieto di licenziamento collettivo dei dirigenti in questione non comporta la nullità del licenziamento, ma solo la sua illegittimità nel caso in cui non sia stata attivata la relativa procedura prevista dalla legge, con conseguente applicazione della relativa tutela risarcitoria prevista dall’art. 24, comma 1-quinquies della Legge 223/1991 (nella fattispecie nella misura massima di 24 mensilità in quanto la procedura era stata del tutto omessa).
Di seguito il link all’articolo di approfondimento di Francesco Pedroni pubblicato su ilGiuslavorista.it
Licenziamento collettivo di dirigenti e blocco Covid: orientamenti alternativi del Tribunale di Milano