È stato pubblicato il decreto legge 221/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Di seguito un elenco delle previsioni emergenziali in ambito lavoristico legate alla pandemia Covid-19 tuttora in vigore e interessate dalla proroga:
- obbligo di possesso e di esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro e onere di controllo per i datori di lavoro con proroga delle relative sanzioni per dipendenti e datori di lavoro;
- possibilità di ricorrere allo smart working unilaterale, cioè senza l’accordo tra azienda e lavoratore con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro;
- obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’Inail può accertare l’inidoneità alla mansione. Durante il periodo di mancata attività, questi lavoratori non possono essere licenziati;
- i genitori di figli under 14 conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi;
- i “lavoratori fragili” potranno continuare a svolgere, ove possibile, l’attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse. Con decreto ministeriale saranno individuate «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile» anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Il decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio; in sua assenza lo smart working proseguirà comunque fino al 28 febbraio.
NON sono state invece prorogate le seguenti misure:
- per i lavoratori fragili (certificato di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, nonché i disabili gravi) non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro (qualora l’attività non possa essere effettuata in smart working) al ricovero ospedaliero con relativa indennità;
- l’assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di comporto.