Green Pass sui luoghi di lavoro

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la Legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021. È stato altresì pubblicato il D.L. 1/2022 che introduce l’obbligo vaccinale per i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età. Di seguito l’elenco aggiornato delle principali previsioni in relazione all’ambito lavorativo privato per il periodo 15 ottobre – 31 marzo 2021 (in seguito alla proroga dello stato di emergenza previsto dal D.L. 221/2021) e le nostre FAQ.

  1. chiunque svolga una attività lavorativa, per l’accesso ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere e ad esibire su richiesta il green pass;
  2. sono confermati gli obblighi per il personale scolastico, gli esercenti le professioni sanitarie e il personale impiegato nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie già previsti (cfr. Q&A 5);
  3. l’obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (ivi compresi i discenti) o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
  4. sono esenti dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (che, con circ. 43366 del 25.9.2021 ha esteso la validità delle certificazioni rilasciate in base alle circ. 35309 del 4.8.2021e 35444 del 05.08.2021 fino al 30 novembre 2021);
  5. i datori di lavoro hanno l’obbligo di (i) verificare il rispetto delle prescrizioni previste per l’accesso ai luoghi di lavoro anche in relazione agli appalti; (ii) definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e (iii) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi;
  6. le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021;
  7. i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19 , con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della certificazione;
  8. i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del green pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  9. in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’informazione di cui sopra con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (introdotto dal capo I del D.L. 139/2021 “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative“);
  10. qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente avvenga durante la giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la giornata lavorativa;
  11. la verifica della certificazione verde Covid-19, per i lavoratori in somministrazione, compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tali prescrizioni;
  12. dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, tutti i datori di lavoro possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (modifica D.L. 1/2022).
  13. l’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti è punito con la sanzione di cui al successivo punto 14 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  14. in caso di violazione degli obblighi di (i) verifica, di (ii) adozione delle misure organizzative e di (iii) accesso ai luoghi di lavoro, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 per (i) e (ii) e da € 600 a € 1.500 per (iii). Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. In caso di reiterata violazione, la sanzione è raddoppiata;
  15. le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato o delle regioni, delle province e dei comuni;
  16. dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età (o che li compiano entro il 15 giugno 2022) – sia dipendenti privati e pubblici, sia liberi professionisti – devono possedere il super green pass (da vaccinazione o guarigione) per poter accedere al lavoro. Il sistema dei controlli e le conseguenze in caso di mancato possesso della certificazione verde sono le medesime esposte ai punti precedenti;
  17. è prevista una sanzione di € 100 una tantum per tutti gli over 50 (lavoratori e non) che, a partire dal 1° febbraio 2022, non saranno in regola con l’obbligo vaccinale. L’irrogazione della sanzione è affidata al Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che vi provvederà mediante interrogazione dei dati presenti sui sistemi del Ministero della Salute (Tessera Sanitaria, Anagrafe nazionale vaccini e SSN).

FAQ

1 – Gli obblighi di verifica, di adozione delle misure organizzative e di accesso ai luoghi di lavoro valgono anche in relazione ai lavoratori autonomi (consulenti, prestatori d’opera, etc.)?

– Considerati gli obiettivi e la formulazione della norma (art. 3, commi 1 e 2) si ritiene di poter dare risposta affermativa.

2 – Gli obblighi di verifica, di adozione delle misure organizzative e di accesso ai luoghi di lavoro valgono anche in relazione ai titolari di impresa individuale e ai componenti di organi amministrativi e di controllo?

Il decreto si rivolge a coloro che svolgono un’attività lavorativa o di collaborazione, a prescindere dal titolo (art. 3, commi 1 e 3). Considerati gli obiettivi della norma, il necessario riferimento alla normativa protettiva della salute e sicurezza sul lavoro e le relative definizioni (art. 2087 c.c. e D.Lgs, 81/2008) si ritiene che l’obbligo si estenda anche agli amministratori che svolgono attività operativa e ai soggetti titolari di impresa che accedono nei luoghi di lavoro.

3 – Gli obblighi di verifica, di adozione delle misure organizzative e di accesso ai luoghi di lavoro sostituiscono le precauzioni (distanziamento, mascherina, prescreeing, etc.) già in essere in adempimento dei protocolli nazionali anti Covid?

NO – In assenza di previsione esplicita del decreto, si ritiene che valgano tuttora le prescrizioni contenute nella normativa emergenziale e nei protocolli nazionali fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria e che pertanto gli obblighi previsti dal decreto siano aggiuntivi (si vedano anche le FAQ del Governo sul punto). Al riguardo si ricorda l’art. 29 bis del D.L. 23/2020 che prevede come l’adozione e l’applicazione delle prescrizioni previste dai protocolli nazionali anti-Covid si consideri adempimento agli obblighi protezionistici di cui all’art. 2087 c.c. (che ha riflessi in tema di responsabilità civile e penale anche ex D.Lgs. 231/2001) in relazione al contagio da Covid-19 sul lavoro.

4 – Come si coordinano gli obblighi di verifica, di adozione delle misure organizzative e di accesso ai luoghi di lavoro previsti dal decreto con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati?

Secondo il parere favorevole del Garante Privacy sul DPCM 12 ottobre 2021 che ha introdotto nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato, l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione, senza acquisire dati che possano, anche indirettamente, rivelare condizioni di salute o convinzioni personali. Il parere indica poi le linee guida per il funzionamento delle quattro soluzioni tecniche individuate (VerificaC19, SDK, Piattaforma NoiPa e Portale INPS) che dovranno consentire la visualizzazione della sola informazione del possesso o meno del green pass, con divieto di conservare il QR code delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In vista della conversione del D.L. 127/2021 il Garante aveva invato al Parlamento e al Governo la segnalazione del 11 novembre 2021 con cui rilevava alcune riticità in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori di copia del green pass al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato.

La previsione in questione è stata comunque approvata con la legge di conversione (v. punto 7 sopra), ma il tema resta delicato. Infatti, attese le specifiche finalità indicate nella norma, la previsione normativa che prevede la facoltà del lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia del green pass non abilita automaticamente il trattamento da parte del datore di lavoro di tutti i dati in esso contenuti, ma non può che limitarsi al solo dato relativo alla scadenza della validità del green pass, tenendo presente il periodo di validità della normativa in questione.

5 – Quali sono gli obblighi in relazione ai lavoratori in strutture sanitarie?

Gli obblighi in questione sono regolati dall’art. 4bis del D.L. 44/2021 e riguardano tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali che forniscono in regime di ricovero ospedaliero alle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante e in quelle socio-assistenziali (Lavoratori di Interesse Sanitario).

Dal 10 ottobre 2021, tutti i Lavoratori di Interesse Sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salva ipotesi di esenzione con certificazione medica. La vaccinazione costituisce infatti requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

I responsabili delle predette strutture e i datori di lavoro dei Lavoratori di Interesse Sanitario sono obbligati ad assicurare il rispetto dell’obbligo, acquisendo le informazioni necessarie secondo il DPCM 17 giugno 2021 (FAQ 4).

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i datori di lavoro invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i datori di lavoro invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, i datori di lavoro accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La violazione degli obblighi di verifica dell’accesso ai luoghi di lavoro è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una sanzione amministrativa di importo da€ 400 a € 1.000.

6 – Quali sono i lavoratori soggetti all’obbligo di controllo?

Devono essere sottoposti al controllo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. In relazione a quest’ultimi, non è possibile utilizzare lo smart working con finalità elusive, per permettere lo svolgimento della prestazione ai lavoratori privi di green pass.

7 – È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

L’art. 3 del DL 139/2021 prevede che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’informazione sul possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

La norma è mal coordinata in quanto completerebbe le previsioni generali riguardanti tutti i settori privati, ma si inserisce all’interno di una norma intitolata “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” sotto il Capo I che è rubricato “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative”. L’ambito di applicazione della previsione non è quindi chiaro e, quantomeno, pone dubbi interpretativi. L’espresso riferimento alle “specifiche esigenze organizzative” pone inoltre un tema operativo che potrebbe far ritenere l’applicazione della norma comunque limitata ad ipotesi specifiche, escludendo il diritto del datore di lavoro e l’obbligo del lavoratore al controllo anticipato in caso di ordinarie esigenze di programmazione del lavoro, con ogni conseguenza anche in tema di privacy (attesa l’interpretazione restrittiva fornita dal Garante in materia). Le FAQ del Governo sembrano andare in questa direzione. Si raccomanda pertanto estrema cautela nell’applicare la previsione.

8 – Si possono utilizzare per la verifica del green pass applicativi software disponibili sugli store online?

NO – L’unica app utilizzabile è l’App VerificaC19, rilasciata del Ministero della Salute. Il Garante Privacy, con messaggio del 3 novembre 2021 ha avviato indagine su app “pirata”, mettendo in guardia gli utenti dallo scaricare app non ufficiali.

l’INPS ha messo a disposizione, per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, il sistema Greeenpass50+ che consente la verifica automatizzata del possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, tramite interrogazione dell’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti noti all’Istituto al momento della richiesta.