L’insussistenza non più manifesta del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e i rimedi conseguenti

Secondo Tribunale di Roma, 23.5.2022, quanto alle conseguenze in caso di licenziamento per motivo oggettivo dichiarato illegittimo, all’esito degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022), il Giudice applica la tutela reintegratoria attenuata nelle ipotesi in cui accerti l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Deve ribadirsi che la verifica della “insussistenza” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, organizzativa del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Francesco Pedroni approfondisce per ilGiuslavorista.it la tematica annotando una delle prime sentenze emesse dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 125/2022) che ha espunto il termine “manifesta” dall’art. 18, comma 7 Stat.Lav..

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L’insussistenza non più manifesta del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettio e i rimedi conseguenti