La revisione delle disposizioni sulla maternità/paternità e assistenza del Decreto Equilibrio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, c.d. “Decreto Equilibrio” in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che interviene anche in modifica del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. Maternità), della Legge n. 104/1992, e della Legge n. 81/2017. Le nuove previsioni entreranno in vigore il 13 agosto 2022.

Di seguito una sintesi degli istituti rivisti che tiene conto delle indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.

Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio per il padre, anche adottivo o affidatario, viene esteso a 10 giorni (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) e può essere fruito nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il diritto è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del T.U. Maternità.

Il padre comunica in forma scritta (anche tramite sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze) al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

In caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto è prevista una sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582 (in relazione al congedo di maternità è prevista la sanzione dell’arresto fino a 6 mesi). Per il congedo di paternità alternativo, invece, la pena è quella prevista per il congedo di maternità.

Congedo parentale

In base alla revisione normativa, i periodi di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. Maternità:

  • la madre può fruire massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, (anche in affidamento esclusivo) sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Congedo straordinario (art. 42, c. 5, T.U. Maternità)

Il congedo straordinario per il coniuge convivente di soggetto con handicap grave, deve essere fruito in un arco temporale di 30 giorni dalla sua richiesta.

Divieto di discriminazione

Viene introdotto il divieto di discriminazione ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, agli articoli 33 e 42 del T.U. Maternità, all’articolo 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017, e all’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

Congedo parentale per lavoratori autonomi

In modifica dell’art. 8, c. 4, della Legge 81/2017, viene esteso il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS fino a un periodo massimo pari a 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori 3 mesi di congedo. Il limite complessivo da non superare da parte di entrambi i genitori viene esteso da 6 a 9 mesi.

Lavoro agile

In modifica all’art. 18, c. 3-bis, della Legge 81/2017, i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste provenienti

  • dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della Legge 104/1992.
  • dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, della Legge 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, c. 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Limitazioni alla certificazione di parità di genere

I datori di lavoro che rifiutano, si oppongono o ostacolano l’esercizio dei diritti in materia di congedi oggetto del Decreto Equilibrio non potranno ottenere la certificazione della parità di genere o analoghe certificazioni previste dalle regioni o dalle province autonome, per 2 anni antecedenti alla richiesta di certificazione.