Di seguito un breve aggiornamento sullo smart working unilaterale alla luce del decreto legge 132/2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 settembre).
- È prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile dei dipendenti (pubblici e privati) “super fragili”: con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (specificamente individuate nel Dm del 4 febbraio 2022);
- resta la scadenza del 31 dicembre 2023, per il settore privato, del diritto allo smart working per: (i) i genitori di minori di 14 anni, se la modalità remota è compatibile con la prestazione lavorativa e a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori; (ii) i lavoratori “fragili” che, in base all’accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dalle condizioni di salute a condizione che il lavoro remoto sia compatibile con la prestazione lavorativa.
Restano le seguenti priorità nell’accesso allo smart working previste dalla legge nel caso in cui l’azienda introduca il lavoro agile nella propria organizzazione (e quindi lo regoli necessariamente in base ad accordi individuali):
- lavoratori disabili in situazione di gravità accertata in base all’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992;
- lavoratori con figli fino a 12 anni;
- lavoratori con figli in condizioni di grave disabilità senza alcun limite di età;
- lavoratori considerati caregiver secondo l’articolo 1, comma 255, della legge 205/2017;
- lavoratori che fruiscono dei permessi per assistere un familiare disabile (anche figlio minore) secondo la legge 104/92.