Con la sentenza n. 7/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato, in parte, inammissibili e, per l’altra parte, infondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento alle norme che hanno eliminato la reintegrazione del lavoratore assunto con contratto di lavoro “a tutele crescenti” nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi (artt. 3, primo comma, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015).
Tali norme prevedono solo una tutela indennitaria per il lavoratore illegittimamente licenziato (come in ipotesi di licenziamento individuale per ragioni economiche).
Secondo la Corte nei licenziamenti economici richiamati dalla legge delega devono essere ricompresi anche quelli collettivi con estensione così della soppressione della tutela reintegratoria anche a tali ultimi licenziamenti che sono da considerare economici per ragioni d’impresa.
La Corte ha escluso che sia irragionevole la diversità di tutela prevista per gli assunti prima o dopo il 7 marzo 2015, osservando che la disciplina differenziata trova giustificazione “nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di “nuovi” assunti, accentuandone la flessibilità in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo“.
La Corte ha escluso ulteriormente che la protezione indennitaria prevista per i lavoratori licenziati illegittimamente ad esito di un licenziamento collettivo sia inadeguata. La Corte ha stabilito che il limite massimo di 36 mensilità non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi di conflitto.
A quest’ultimo riguardo, è da sottolineare anche la precisazione con la quale la Corte ha chiarito che “la dissuasività della disciplina dell’illegittimità dei licenziamenti e l’adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criteri odi gradualità e proporzionalità che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni più gravi e quello sono indennitaria degli altri“.