In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato il DL 19/2024 convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella G.U. n. 100 supp. del 30 aprile 2024. Di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro, come riviste in sede di conversione.
Appalto
Viene introdotto all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il comma 1-bis del seguente tenore:
“Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”
La revisione attuata in sede di conversione recupera una formulazione più tradizionale che ripropone però le stesse problematiche interpretative e applicative già oggetto della presa di posizione della giurisprudenza di legittimità che avoca a sè l’individuazione della giusta retribuzione, secondo il canone costituzionale (art. 36 Cost.) anche in caso di rinvio normativo espresso ad un contratto collettivo.
Il regime di responsabilità solidale previsto dal comma 2 della medesima norma viene esteso ai casi di appalto in violazione dei requisiti di legge.
Distacco e somministrazione irregolari
Il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 viene esteso alle ipotesi di distacco e somministrazione irregolari.
Verifica di congruità della manodopera negli appalti
La legge di conversione ha lasciato invariate anche le previsioni introdotte dal D.L. 19/2024 in tema di certificazione della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata negli appalti edili.
Le nuove regole prevedono che negli appalti in questione, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge (DM 25 giugno 2021, n. 143).
Sotto il profilo sanzionatorio in caso di violazione del predetto adempimento, la norma modificata dal DL 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato nella G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 (c.d. “Decreto Coesione”), prevede quanto segue:
- Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC per le determinazioni di competenza
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a € 70.000, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.
Sanzioni penali e amministrative
La legge di conversione ha lasciato inalterato l’apparato sanzionatorio introdotto dal D.L. 19/2024 in revisione dell’art. 18 del D.Lgs. 276/2003 che di seguito si riassume (tra parentesi il riferimento normativo riformato).
- somministrazione abusiva – l’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato è punito con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003).
- utilizzazione illecita – la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro si applica anche nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati o comunque al di fuori dei limiti previsti (art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003).
- intermediazione abusiva – l’esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione è punito con la pena dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da € 1500 a € 7500; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da € 600 a € 3.000 (art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003).
- ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale abusivi – l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è punito con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da € 900 ad € 4.500; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da € 300 a € 1.500 (art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003).
- appalto illecito – nei casi di appalto privo dei requisiti di legge l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003).
- distacco illecito – nei casi di distacco privo dei requisiti di legge l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, comma 5-bis D.Lgs. 276/2003).
- somministrazione fraudolenta – quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 18, comma 5-ter, D.Lgs. 276/2003; l’art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 è abrogato).
Gli importi delle pene pecuniarie sopra indicate sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti (art. 18, comma 5-quater, D.Lgs. 276/2003) e l’importo delle pene pecuniarie proporzionali in questione, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000 (art. 18, comma 5-quinques, D.Lgs. 276/2003).
Lista di conformità INL
All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco pubblico denominato “Lista di conformità INL”.
I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato in questione non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso, invece, di violazioni o irregolarità successivamente accertate l’INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono previste misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante nuove assunzioni.
Sistema di qualificazione tramite crediti (patente a punti)
Viene quindi introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (“patente”) affinché possano lavorare nei cantieri temporanei o mobili.
La patente, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, è rilasciata in formato digitale dall’INL dopo l’iscrizione alla Camera di commercio, ha un punteggio iniziale di 30 crediti. È consentito di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. La patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta, ma per la medesima violazione non si possono frequentare più di 3 corsi. In caso di comportamenti virtuosi la patente a crediti viene incrementata. Queste disposizioni non trovano applicazione alle imprese in possesso di attestazione SOA.
Lavoro domestico
Per favorire la regolarizzazione del lavoro domestico di cura, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con almeno 80 anni di età e con l’indennità di accompagnamento, è riconosciuto per massimo 24 mesi un esonero del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro, nel limite di € 3.000 su base annua. La misura si applica con decorrenza stabilita dall’INPS fino al 31 dicembre 2025. Per i datori è richiesto un Isee non superiore ai € 6.000.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 521/2024 ricognitiva delle novità introdotte dal Decreto.